711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
Cosa vogliono dire quelle misteriose due riighe del punto 711 ? "Esclusi i pellet", ma da cosa?
il DPR n. 633/72 è il testo legislativo che Istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto (IVA), pubblicato nel S.O. n. 1 alla G.U. 11 novembre 1972, n. 292.
Il punto 98 della tabella A parte III elenca i beni soggetti all'iva del 10%: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura.
Al punto 98 viene aggiunta la frase "esclusi i pellet". Pur essendo il pellet fatto di segatura compressa, viene esplicitamente escluso dalla tabella A parte III e quindi viene escluso dai beni soggetti all'iva del 10%.
Vuol dire che il pellet, combustibile utilizzato nelle stufe a pellet, viene escluso dal regime iva del 10%, cade nel regime del'iva ordinaria, passando dal 10% al 22%. E' così che il Governo Renzi dà una mano agli italiani già in difficoltà economiche: aumentando l'iva al 22% sul pellet nei mesi invernali. Il tutto a beneficio di lor signori e dei loro sempre lauti stipendi, ma anche a beneficio delle compagnie che gestiscono il gas e i prodotti petroliferi che vedono un prodotto combustibile come il pellet perdere concorrenza nei confronto con i loro prodotti petroliferi.
Lo stabilisce il punto 711, art. 1 della legge di stabilità 2015. Legge 23.12.2014 n° 190 , G.U. 29.12.2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 e datata a Roma, il 23 dicembre 2014 a firma di Napolitano, Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri, Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze. Visto, il Guardasigilli: Orlando. Un solo articolo e la bellezza di 735 commi.